↑

Ddl antisemitismo, IHRA: voto slitta al 15 settembre, Aula il 2 ottobre. Sette esempi su 11 rischiano di equiparare critica a Israele e odio razziale.

politicamente scorretto 10 minuti di lettura

Il 9 settembre la Commissione Affari Costituzionali della Camera avrebbe dovuto votare il disegno di legge sull’antisemitismo, già approvato al Senato lo scorso marzo. Il voto, però, è slittato: la seduta si è chiusa senza deliberazioni dopo che la sottosegretaria Giuseppina Castiello (Lega) ha dovuto lasciare i lavori per impegni istituzionali, e le votazioni sugli emendamenti dovrebbero riprendere martedì 15 settembre.

La conferenza dei capigruppo ha comunque fissato una scadenza precisa: il provvedimento arriverà in Aula il 2 ottobre, poco più di venti giorni per trovare una mediazione o certificare una spaccatura politica destinata ad allargarsi. È un testo che merita di essere letto con attenzione, perché dietro un obiettivo dichiarato del tutto legittimo — combattere l’odio antisemita, fenomeno reale e tutt’altro che residuale — nasconde un meccanismo che rischia di produrre esattamente l’effetto opposto a quello di ogni buona battaglia per i diritti: invece di allargare la protezione di una minoranza, rischia di restringere lo spazio di critica politica per tutti.

Cosa dice, davvero, il disegno di legge

Il testo, in attuazione di una risoluzione del Parlamento europeo del 2017, adotta integralmente la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), approvata nella plenaria di Bucarest del 2016. L’articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, respinge ogni forma di antisemitismo; ma è negli articoli successivi che il disegno di legge si fa più ambizioso, estendendo la formazione basata su quella definizione alle forze di polizia, alle forze armate, al personale prefettizio, alla magistratura e persino alle associazioni sportive — di fatto, come ha osservato Amnesty International Italia nella propria analisi del testo,

“estendendo la definizione dell’Ihra all’interezza della vita civile e alle istituzioni dello Stato come strumento di formazione e monitoraggio, creando una situazione senza precedenti”.

Una definizione nata apposta per non diventare legge

Il primo problema, paradossale quanto reale, è che la definizione IHRA nasce esplicitamente come strumento non vincolante: i suoi stessi estensori hanno più volte invitato a non trasformarla in legge e a non utilizzarla in contesti di formazione universitaria, proprio per il rischio che si trasformi in strumento di censura. Venticinque dei ventisette Stati membri dell’Unione europea l’hanno adottata in qualche forma — a partire dal Regno Unito, primo in assoluto, seguito da Austria, Romania, Germania e Bulgaria fra 2017 e 2018, poi da una seconda ondata che comprende Francia, Belgio, Grecia, Ungheria e Paesi Bassi, fino a un terzo gruppo più tardivo in cui rientra la stessa Italia insieme a Spagna, Svezia, Polonia e Portogallo. Ma la stragrande maggioranza di questi Paesi la utilizza come linea guida orientativa per le forze dell’ordine o il sistema educativo, non come norma di legge vincolante. L’Italia, insieme alla sola Romania, sarebbe il primo Paese a recepirla integralmente in una legge dello Stato: una scala di applicazione, per usare le parole del professor Nicola Perugini, docente di relazioni internazionali all’università di Edimburgo, “senza precedenti” in Europa.

Sette esempi su undici, e il problema della conflazione

Il cuore del problema sta nel dettaglio tecnico che la discussione pubblica tende a ignorare: la definizione IHRA è accompagnata da undici esempi illustrativi di cosa possa costituire antisemitismo, e sette di questi, secondo l’analisi promossa da decine di organizzazioni della società civile, tendono a sovrapporre la critica alle politiche del governo israeliano con l’odio razziale antisemita in quanto tale. Amnesty International segnala un rischio molto concreto: sulla base di monitoraggi già esistenti che applicano quella stessa definizione, il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) viene già classificato come forma di lotta antisemita contro Israele, e persino i rapporti della stessa Amnesty sulle violazioni della Convenzione sul genocidio a Gaza o sulle pratiche di apartheid nei confronti della popolazione palestinese rientrerebbero, secondo questa lettura, fra le “matrici del cosiddetto antisemitismo moderno”. A preoccupare ulteriormente le organizzazioni promotrici della mobilitazione è l’inquadramento securitario del fenomeno: il dissenso espresso durante le manifestazioni contro le politiche del governo israeliano rischierebbe di essere trattato come una minaccia alla sicurezza nazionale, in una strategia che già oggi, notano i critici, equipara l’antisemitismo al terrorismo.

La libertà di parola, secondo chi contesta il testo

Non sorprende che il 9 settembre, davanti a Montecitorio, si sia radunato un fronte composito di oltre cento sigle — dall’ANPI ad Amnesty International, dall’ARCI alla FLC CGIL, a decine di associazioni per i diritti umani, in una maratona di interventi replicata in altre 45 città italiane — per chiedere di modificare il testo prima del voto in commissione. Nicola Perugini, in un’intervista al Fatto Quotidiano, non usa mezzi termini: definisce il provvedimento “una legge negazionista”, capace di “mettere a tacere la protesta e l’emergere delle prove” di quanto sta accadendo a Gaza.

Gli appelli promossi da decine di organizzazioni ricordano inoltre un argomento tutt’altro che secondario: gli strumenti normativi per prevenire e punire i crimini d’odio, compreso quello antisemita, esistono già nell’ordinamento italiano — la legge Mancino del 1993 — e sarebbe sufficiente garantirne la piena applicazione, senza bisogno di una norma aggiuntiva che, secondo i promotori della protesta, rischia di essere liberticida. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha aggiunto una sfumatura importante al ragionamento: una formulazione troppo ampia della definizione rischia paradossalmente di indebolire la battaglia contro l’antisemitismo autentico, rendendo più difficili anche le denunce legittime delle violazioni dei diritti umani.
Si tratta di un argomento che sposta la critica dal solo terreno della libertà di parola a quello, più pragmatico, dell’efficacia stessa della norma nel proteggere chi dice di voler tutelare.

Il presidio del 9 settembre non è stato privo di ombre che la destra di governo ha immediatamente utilizzato in chiave polemica: un gruppo ristretto di partecipanti ha intonato cori a favore di Hamas ed Hezbollah, inneggiando alla figura di Hassan Nasrallah — un episodio isolato, bloccato sul nascere dagli stessi organizzatori del presidio, ma che i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno usato per chiedere a Elly Schlein e Giuseppe Conte di “rompere con questa deriva estremistica”. È un classico meccanismo retorico, tanto quanto quello contestato al disegno di legge: isolare l’episodio più radicale di una piazza composita per squalificare l’intera protesta, esattamente come la definizione IHRA rischia di isolare la critica più dura a Israele per etichettare come antisemita un intero campo di dissenso politico legittimo.

Lo stereotipo nascosto nella conflazione

Una definizione che tende a equiparare la critica alle politiche di uno Stato con l’odio razziale verso un intero popolo finisce, quasi per ironia della sorte, per applicare essa stessa una forma di stereotipo: presuppone che l’identità ebraica nel suo complesso coincida con le scelte politiche di un governo specifico, come se ogni persona ebrea fosse automaticamente rappresentata, e quindi automaticamente difesa o offesa, dalle azioni dello Stato di Israele. È esattamente la stessa semplificazione che organizzazioni ebraiche di orientamento critico verso le politiche israeliane contestano da anni, proprio perché cancella il pluralismo interno a una comunità tutt’altro che monolitica.
Una legge pensata per proteggere le persone ebree dall’odio rischia così, paradossalmente, di irrigidire proprio quella riduzione identitaria — ebreo uguale sostenitore delle politiche israeliane — che l’antisemitismo, nella sua forma più classica, ha sempre usato come premessa.

L’altra campana (differenti opinioni)

Chi sostiene il provvedimento non lo presenta come una legge contro il dissenso politico.
Il senatore leghista Pirovano ha chiarito in aula che la definizione operativa IHRA “non limita la libertà di critica politica né verso Israele né in altri contesti”, e che il provvedimento mira esclusivamente a tutelare le persone ebree dai fenomeni di antisemitismo.
Nei giorni scorsi anche il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha invitato a “smontare la campagna di menzogne in atto”, ribadendo che per il suo partito “la legge sull’antisemitismo va approvata il prima possibile” e negando che comprima il diritto di critica.
Il senatore del PD Graziano Delrio, in dissenso rispetto all’astensione annunciata dal proprio gruppo, ha votato a favore motivando la scelta con l’esigenza di “rompere un silenzio e una sottovalutazione culturale del fenomeno” dell’antisemitismo.
È una frattura, quella sul testo, che attraversa anche il campo progressista: il Partito Democratico resta diviso fra una componente più vicina alla linea di Delrio e i settori più critici, mentre Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno già confermato voto contrario in commissione.
Sono argomenti che meritano di essere presi sul serio quanto le obiezioni sollevate dai promotori della protesta, anche perché il tema di fondo — un antisemitismo che, dati alla mano, non ha mai smesso di manifestarsi in Europa negli ultimi anni, fra profanazioni di cimiteri, aggressioni e una crescente ostilità online — non è affatto un allarme immaginario. La domanda politica di fondo, semmai, non è se l’antisemitismo vada combattuto — su questo, difficilmente, si troverà chi dissente — ma se lo strumento scelto, una definizione nata per non essere legge e ora trasformata nella cornice normativa dell’intera vita pubblica italiana, sia davvero il modo più efficace per farlo, o se rischi di produrre più zone d’ombra sulla libertà di parola di quante ne risolva sul fronte dell’odio razziale.

La possibile censura

C’è infine un ultimo problema, non secondario: la perimetrazione del dissenso e l’uso strumentale che si può fare di una legge che controlla la libertà di pensiero e di parola. Non sono, infatti, pochi gli episodi che hanno messo in difficoltà docenti e collegi docenti, ai quali il Ministero ha inviato più di un monito perché a scuola non si parli di politica. Le indicazioni del Ministro Valditara si sono prestate ad interpretazioni restrittive, nel momento in cui, per volute semplificazioni e banalizzazioni, “politica” è stato assimilato a “propaganda partitica“: è ovvio che in un’aula scolastica, negli spazi di un ateneo, non si debba fare propaganda per questo o quell’altro partito, ma è assurdo eliminare, soprattutto dai luoghi della conoscenza dove deve crescere e formarsi il pensiero critico, consapevole e critico, la possibilità di fare dibattiti su argomenti politici, anche scomodi, come quelli sull’educazione all’affettività, sull’ambientalismo ed i cambiamenti climatici, sugli scenari geopolitici. Questo ddl consegna un’altra mannaia all’autoritarismo di Stato per poter togliere ogni possibilità di discussione su temi politici e sociali, per far crescere un pensiero divergente rispetto a quello dominante.
Questo è totalitarismo.

Definire per legge, dall’alto, un concetto storicamente e politicamente conteso come l’antisemitismo — includendovi, per via di sette esempi su undici, buona parte del dibattito pubblico sulle politiche israeliane — non è un dettaglio tecnico da lasciare ai giuristi: è una scelta che riguarda direttamente il perimetro della libertà di pensiero e di parola di chiunque, ebreo o non ebreo, voglia esprimere un giudizio critico su uno Stato straniero senza vedersi automaticamente sospettato di odio razziale.

La battaglia contro l’antisemitismo, quello vero, ha bisogno di strumenti che colpiscano l’odio dove si manifesta, non di una definizione così ampia da rischiare di colpire, insieme all’odio, anche il diritto di critica di milioni di persone. Restano poco più di due settimane, fino al voto in commissione atteso per il 15 settembre e ai venti giorni che separano da quello in Aula, calendarizzato per il 2 ottobre: il tempo, in teoria, per una mediazione che nessuno, al momento, sembra realmente cercare.


Scopri di più da la mia pagina personale

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Altri articoli su: censura

Correlati per tema e categoria

Scopri di più da la mia pagina personale

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere