Foucault e lo Stabilicum: la verità come costruzione del potere
Einaudi ha pubblicato in questi giorni “Storia della verità”, il corso che Michel Foucault tenne all’Università di Buffalo fra marzo e aprile del 1972, rimasto inedito per oltre mezzo secolo. Pochi giorni prima di morire, Foucault avrebbe ripetuto ancora una volta la frase che riassume l’intera propria ricerca: “il mio problema è sempre stato quello della verità”.
Non la verità come oggetto da contemplare nel proprio splendore, ma la verità come “costruzione”, come “fabbricazione” a partire da materiali storici spuri ed eterogenei — discorsi, saperi, istituzioni, pratiche giudiziarie, che nascono da conflitti, lotte e rapporti di potere concreti. È una lente che arriva, quasi per caso, nel momento più adatto per essere usata: proprio ieri, 24 settembre, il Consiglio dei ministri ha autorizzato ufficialmente il governo a porre la fiducia su tre articoli dello Stabilicum, la riforma elettorale attesa al voto definitivo di Montecitorio nella prima settimana di ottobre. Leggere quel voto attraverso Foucault, non attraverso la storia comparata delle democrazie già percorsa, permette di vedere qualcosa che l’analisi politica ordinaria tende a lasciare sullo sfondo: la legge elettorale non si limita a regolare una rappresentanza politica che esisterebbe già, indipendente da essa, ma la produce.
La verità come fabbricazione, non come scoperta
Il nucleo teorico del corso di Buffalo riguarda proprio questo: la partizione fra vero e falso non è un dato di natura che il pensiero si limita a registrare, ma il prodotto storico di procedure specifiche — pratiche giudiziarie, rituali religiosi, strategie politiche — che stabiliscono, in ogni epoca, cosa conti come vero e chi abbia l’autorità di dirlo. Il corso insiste in particolare su un punto che la vulgata più semplificata del pensiero foucaultiano tende a smarrire: non si tratta di negare che esistano fatti, ma di mostrare che il criterio con cui distinguiamo un fatto vero da uno falso — la procedura di accertamento, l’autorità che la esercita, il linguaggio in cui viene formulato — è esso stesso storico, mutevole, prodotto da rapporti di forza specifici.
Applicato alla politica contemporanea, questo significa che espressioni come “rappresentanza legittima” o “volontà popolare” non descrivono una realtà preesistente che la legge elettorale si limiterebbe a fotografare: sono categorie che quella stessa legge, con le proprie soglie, i propri meccanismi di calcolo, i propri capilista bloccati, costruisce attivamente.
Lo Stabilicum non misura la rappresentanza: la definisce, stabilendo per decreto cosa conterà, da ottobre in poi, come voto rappresentativo e cosa no.
La nascita del giudice, la nascita della rappresentanza legittima
Una delle sezioni più dense del corso di Buffalo ricostruisce la nascita della figura del giudice nel Medioevo occidentale: non un funzionario che applica una verità già data, ma una figura che produce essa stessa, attraverso procedure specifiche di inchiesta e testimonianza, ciò che da quel momento in poi varrà come verità giuridicamente vincolante. È difficile non vedere un parallelo strutturale con il modo in cui lo Stabilicum è stato scritto: un testo firmato da Galeazzo Bignami, riscritto da un gruppo ristretto di relatori — Colucci, Iezzi, Pagano — passato fra Camera, Senato e di nuovo Camera attraverso la navette parlamentare, che stabilisce ex novo le regole con cui, da ottobre, si misurerà chi rappresenta legittimamente il popolo italiano: una soglia del 42% che vale solo se raggiunta contemporaneamente in entrambe le Camere, un premio di 70 deputati e 35 senatori, un massimo di tre preferenze con alternanza di genere obbligatoria.
Nessuna di queste soglie discende da una necessità naturale della rappresentanza democratica: sono scelte tecniche (e politiche) che, una volta approvate, smettono di apparire come scelte e diventano semplicemente “le regole”, esattamente come la sentenza del giudice medievale smette di apparire come un atto di potere e diventa, agli occhi dei contemporanei, la verità del caso. Foucault mostra come questo passaggio — da decisione storicamente situata a verità apparentemente naturale — richieda sempre una procedura capace di cancellare le proprie stesse tracce genealogiche: il giudice medievale non firma la propria sentenza come opinione personale, ma come applicazione di un diritto che lo precede; allo stesso modo, una legge elettorale non si presenta mai come il prodotto di un rapporto di forza parlamentare contingente, ma come l’articolazione tecnica, quasi neutra, di un principio costituzionale superiore.
La fiducia come dispositivo
Il concetto foucaultiano di “dispositivo”, cioè un insieme eterogeneo di discorsi, istituzioni, decisioni regolative che rispondono a un’urgenza storica producendo un effetto di potere specifico, si applica con precisione quasi imbarazzante al voto di fiducia posto ieri.
Giorgia Meloni ha avvertito i propri ministri che un’eventuale sconfitta alla Camera comporterebbe “conseguenze inevitabili”, richiamando l’incidente di luglio, quando l’emendamento sulle preferenze fu affossato dai franchi tiratori del centrodestra a scrutinio segreto. La fiducia non serve a convincere i deputati del merito della legge: serve a spostare l’oggetto del voto, trasformando ogni possibile dissenso sul contenuto della riforma elettorale in un atto di destabilizzazione dell’intero governo. È un dispositivo di potere nel senso più tecnico del termine foucaultiano: non impone il silenzio con la forza, produce le condizioni discorsive per cui il silenzio diventa la scelta più razionale.
Lo scrutinio segreto: un residuo di resistenza
Foucault insisteva sempre, contro le letture più deterministiche del proprio stesso pensiero, quelle che riducono il suo lavoro a un pessimismo senza scampo sul potere onnipervasivo, che ogni dispositivo genera anche i propri punti di resistenza, perché il potere, per Foucault, non è mai una sostanza che si possiede integralmente, ma una relazione che attraversa ogni nodo della rete sociale, comprese le sue stesse istituzioni di comando.
Lo scrutinio segreto, ancora in vigore per il voto finale sullo Stabilicum nonostante la fiducia posta su tre articoli, resta esattamente questo: l’unico spazio in cui il deputato di maggioranza può sottrarsi al dispositivo disciplinare della fiducia senza pagarne il prezzo pubblico dell’identificazione. È per questo che l’incidente di luglio ha pesato così tanto sulla strategia di comunicazione della premier, ed è per questo che la stessa premier, ieri, ha sentito il bisogno di anticipare pubblicamente le conseguenze di un’eventuale ripetizione: non a caso, chiedere la fiducia significa proprio provare a richiudere quello spazio residuo di resistenza dentro una cornice (la sopravvivenza del governo) che rende il dissenso individuale politicamente troppo costoso da esercitare, anche quando la scheda resta, tecnicamente, anonima.
Il corso di Buffalo si ferma al Medioevo, ma gli strumenti che offre restano applicabili, con sorprendente precisione, a una legge elettorale del 2026. Lo Stabilicum non fotografa una rappresentanza che esisterebbe già in natura: la costruisce attraverso soglie, capilista bloccati e un voto di fiducia pensato per rendere quella costruzione indiscutibile proprio nel momento in cui diventa legge. Foucault non offriva mai una morale consolatoria a questo tipo di analisi, e non la offre nemmeno qui: sapere che la verità della rappresentanza legittima è una fabbricazione storica, non una scoperta neutrale, non basta da solo a cambiarne l’esito. Serve però, come minimo, a non confondere la legge con la natura delle cose — e a chiedersi, ogni volta che un dispositivo di potere si presenta come semplice regola tecnica, chi abbia deciso quella regola, e nell’interesse di chi.
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