Varare un decreto ogni anno alla vigilia del Primo Maggio è ormai diventata liturgia, come la messa cantata di chi non ha mai messo piede in chiesa: ci si accontenta del gesto, ma la sostanza è altrove.
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, immediatanente battezzato «decreto Primo Maggio», non fa eccezione. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 e in vigore dal 1° maggio, il provvedimento si articola in 19 articoli distribuiti su cinque capi, con un titolo ufficiale che vale già come manifesto: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale». Tre obiettivi strategici, tre paragrafi di comunicato stampa, e la solita distanza siderale tra la retorica e i fatti.
Il pacchetto bonus: quasi un miliardo, ma per chi? – Il cuore operativo del decreto è un pacchetto di incentivi alle assunzioni dal valore complessivo di circa 934 milioni di euro — cifra quasi doppia rispetto alle stime iniziali, come se l’abbondanza numerica potesse da sola costituire un argomento.
Le misure principali sono quattro.
Bonus giovani 2026: esonero contributivo del 100% fino a 500 euro/mese per 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (650 euro nelle aree ZES del Sud).
Bonus donne 2026: esonero del 100% fino a 650 euro/mese per 24 mesi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate (800 euro nel Mezzogiorno).
Bonus stabilizzazione: esonero per la trasformazione in indeterminato di contratti a termine stipulati tra gennaio e aprile 2026 — misura subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Bonus ZES: agevolazioni ampliate per le assunzioni nelle zone economiche speciali del Sud Italia.
Tutti i bonus richiedono, qui sta la novità concettualmente più rilevante, che il datore di lavoro applichi il cosiddetto «salario giusto», ovvero chi usa contratti pirata perde ogni diritto alle agevolazioni. Il meccanismo è selettivo: non una prescrizione cogente, ma un condizionamento dell’accesso ai fondi pubblici. Si tratta della prima volta che in Italia i sussidi alle imprese vengono esplicitamente legati alla qualità retributiva.
Il «salario giusto»: né minimo, né massimo, né obbligatorio – Il punto politicamente più importante del decreto è la disciplina del salario giusto, codificata all’art. 7 del D.L. 62/2026. La formula è questa: il trattamento economico individuale non può essere inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In pratica: i contratti CGIL-CISL-UIL (e gli analoghi confederali datoriali come Confindustria, Confcommercio) diventano il benchmark inderogabile del settore. I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori; dove non esiste alcun contratto collettivo, si applica per analogia il contratto più affine.
Nessun salario minimo legale, dunque. Il governo Meloni sceglie esplicitamente la strada della contrattazione collettiva contro la soglia oraria fissata per legge, che le opposizioni chiedevano a 9 euro, e lo fa con una certa eleganza retorica: la paga giusta non nasce per decreto, nasce dal negoziato tra le parti. Il problema, ma poi ci torno, è che questa eleganza non copre una lacuna strutturale.
Connessa al tema salariale è l’introduzione dell’indennità di vacanza contrattuale automatica: se un CCNL rimane scaduto per oltre 12 mesi senza rinnovo, le retribuzioni vengono adeguate automaticamente al 30% della variazione IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato). Una misura anti-inerzia che, non casualmente, si applica ai contratti che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, l’effetto decorre dal 1° gennaio 2027. Nel mentre, i lavoratori aspettano.
Rappresentatività: la grande questione elusa – Qui il decreto mostra il suo tallone d’Achille più evidente: tutto il meccanismo del «salario giusto» si regge sul concetto di organizzazioni comparativamente più rappresentative, eppure il D.L. 62/2026 non chiarisce in alcun modo cosa debba intendersi per tale. Il criterio rimane vago, delegato all’interpretazione giurisprudenziale e amministrativa, in un paese dove al CNEL risultano depositati oltre mille contratti collettivi, di cui appena circa 200 riconducibili alle organizzazioni effettivamente rappresentative.
La delega parlamentare sul tema della rappresentatività sindacale — conferita con la Legge 26 settembre 2025, n. 144 — è peraltro decaduta il 18 aprile 2026 senza che il governo depositasse alcuno schema di decreto attuativo. Il nodo centrale era il passaggio dal criterio della maggiore rappresentatività comparata a quello dei contratti maggiormente applicati: un cambio di paradigma contestato da CGIL, CISL, UIL e dalle stesse associazioni datoriali (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti), che preferiscono il riferimento ai contratti siglati dai soggetti più rappresentativi. Il governo ha scelto di non scegliere, lasciando il tema irrisolto e scaricando sulle parti sociali il compito di trovare un’intesa che da decenni non arriva.
Il caporalato digitale: una novità vera (finalmente) – Un capitolo del decreto merita un giudizio meno severo: il recepimento della Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali. Gli artt. 12-15 introducono una presunzione di subordinazione per i lavoratori intermediati da algoritmi: se emergono elementi riconducibili alla direzione e al controllo del lavoratore — anche mediante sistemi automatizzati — il rapporto si presume di lavoro subordinato, salvo prova contraria della piattaforma. Le piattaforme dovranno garantire la trasparenza degli algoritmi che determinano assegnazioni e compensi, l’accesso tramite SPID o CIE (un solo account per codice fiscale, per eliminare il «noleggio» illecito degli account), e la conservazione dei dati per cinque anni. Si introduce il diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate. È un intervento strutturalmente significativo, in un settore dove la precarietà si nasconde spesso dietro la qualificazione formale di «lavoratore autonomo».
Tutto bello, ma i lavoratori non prendono un euro – Dal palco di Porto Marghera, il 1° maggio, Maurizio Landini ha sintetizzato la posizione della CGIL con la brutalità dei numeri: «In questo decreto i 960 milioni che hanno stanziato vanno alle imprese. I lavoratori non prendono un euro». La critica è precisa e non si presta a equivoci: gli incentivi alle assunzioni non aumentano i salari, non riducono la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, e non incidono strutturalmente sul lavoro povero. Un’azienda — ha osservato Landini con sarcasmo secco — assume quando ha bisogno di lavorare, non per gli incentivi.
La CGIL ha anche criticato l’intromissione del governo nei rinnovi contrattuali attraverso il meccanismo dell’adeguamento automatico all’IPCA: un intervento che, paradossalmente, rischia di disincentivare i datori di lavoro dal rinnovare i CCNL con aumenti superiori all’inflazione programmata, appagandosi del 30% automatico. Landini ha inoltre rilanciato la compatibilità tra salario minimo legale e contrattazione collettiva, smentendo la narrazione governativa secondo cui si tratterebbe di strumenti alternativi.
Contrattazione collettiva: necessaria, ma non sufficiente – Difendere la contrattazione collettiva e i sindacati comparativamente più rappresentativi non è una posizione conservatrice: è l’unica argine reale contro la frammentazione contrattuale che il mercato del lavoro italiano conosce da vent’anni. Nessuna tecnicalità normativa — nessun algoritmo di qualificazione del rapporto, nessun codice CCNL in busta paga — sostituisce la capacità organizzativa di un sindacato radicato nel territorio.
Perché il salario minimo è una risposta sbagliata alla domanda giusta – La proposta di un salario minimo legale, quella dei 9 euro ora all’esame della Camera come A.C. 2179, risponde a un problema reale: in Italia le retribuzioni contrattuali hanno accumulato una perdita di potere d’acquisto dell’8,6% dal 2019, e quasi un quinto delle famiglie dichiara difficoltà ad arrivare a fine mese. Ma la risposta è insufficiente. Il salario minimo fissa una soglia, ma non modifica la struttura del mercato del lavoro. Può coesistere con la precarietà, con la frammentazione dell’orario, con il lavoro intermittente e le false partite IVA. Il livello minimo tende a diventare il livello ordinario. La trappola è insita nel meccanismo.
Non è un caso che la Direttiva europea 2022/2041 sul salario adeguato indichi esplicitamente entrambe le strade — soglia legale e contrattazione collettiva — riconoscendone la complementarità. Ma nel dibattito italiano le due posizioni vengono presentate come alternative irriducibili, a beneficio soprattutto di chi vuole evitare di affrontare il nodo vero: la redistribuzione della ricchezza.
E se il problema non fosse solo il quanto si guadagna lavorando, ma il fatto che il reddito continui a essere integralmente subordinato al lavoro?
La proposta del reddito di base universale e incondizionato, teorizzata da Andrea Fumagalli (economista, vicepresidente di Basic Income Network Italia, autore con Cristina Morini de La democrazia del reddito universale, Manifestolibri 2023) e, sul piano filosofico-politico, da Philippe Van Parijs (Real Freedom for All, 1995), non è un’utopia assistenzialista: è una risposta strutturale alla trasformazione del lavoro nel capitalismo cognitivo.
Per Fumagalli, il reddito di base incondizionato non sostituisce la contrattazione collettiva né i diritti del lavoro: li completa. In un’economia in cui il lavoro vivo è sempre più discontinuo, frammentato, biocognitivo, dove la produzione di valore avviene anche fuori dal tempo formale di lavoro, ancorare ogni forma di tutela al rapporto di impiego significa lasciare scoperta una quota crescente di popolazione attiva. Il reddito universale rompe il ricatto del lavoro qualunque, rafforza il potere contrattuale dei lavoratori, e finanzia la riproduzione sociale che il mercato non remunera.
Van Parijs lo inquadra in termini di libertà reale: una società giusta garantisce a ciascuno la libertà di fare ciò che vuole, e questa libertà richiede risorse materiali. Nessuna liberazione è possibile senza un’indipendenza economica di base che non dipenda dalla disponibilità di un datore di lavoro. Il reddito universale non è carità di Stato: è la condizione minima di cittadinanza in una società produttiva avanzata.
Il decreto Primo Maggio 2026, con i suoi bonus aziendali e il suo salario-giusto-ma-non-obbligatorio, si muove rigorosamente dentro la logica del lavoro come condizione necessaria del reddito. È una logica onesta nella sua coerenza ideologica, ma è la logica sbagliata.
Il primo maggio senza il maggio – Il D.L. 62/2026 è un provvedimento che contiene alcune novità reali — la presunzione di subordinazione per i lavoratori di piattaforma, il condizionamento degli incentivi al rispetto dei contratti rappresentativi — e molte promesse non mantenute. Non tocca i salari, non risolve la questione della rappresentatività sindacale, non introduce alcuna soglia retributiva minima universale, e ovviamente non si avvicina nemmeno da lontano all’ipotesi di un reddito di base.
Landini ha ragione: i 960 milioni vanno alle imprese. Ma il punto non è solo questo: il punto è che il decreto resta prigioniero di un paradigma — il lavoro come unica fonte legittima di reddito, la contrattazione come unica tutela possibile — che il mercato del lavoro reale ha già largamente superato. Mentre il governo celebra il Primo Maggio con le imprese, milioni di lavoratori intermittenti, precari, autonomi di prima necessità aspettano risposte che nessun decreto lavoro, di nessun colore politico, ha ancora il coraggio di formulare.
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